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Le news |
Dall'agenzia: Decreto Legge 78/2010: nuove regole per la firma del rogito.Dal prossimo 2 luglio entra in vigore l'articolo 19, comma 14, del Decreto Legge 78/2010 che pone degli ostacoli alla commerciabilita' dei fabbricati non in regola.Agenzia Elba, Elba Consulenti, Immobiliari. Dal prossimo 2 luglio entra in vigore il Decreto Legge 78/2010, con cui e' stata varata la manovra per la stabilizzazione finanziaria e la competitivita' economica. Fra le norme contenute nel testo risulta di particolare interesse l articolo 19 , comma 14, che mira smascherare l esistenza di case fantasma ponendo ostacoli alla loro commerciabilita'. Per "case fantasma" si intendono gli immobili sconosciuti al Catasto: si tratta di fabbricati costruiti e mai denunciati o di fabbricati in origine denunciati ma poi fatti oggetto di variazioni non dichiarate. Rientrano in questa categoria anche i fabbricati non regolarmente accatastati perche' abusivi e i fabbricati costruiti (o modificati) con regolari abilitazioni comunali ma senza dichiarazione in Catasto delle opere eseguite. La novella interviene a modifica dell art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e riguarda gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti. In questi casi, a pena di nullita', bisognera' indicare: 1) i dati catastali; 2) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; 3) una dichiarazione con cui gli intestatari affermano che lo stato di fatto e' conforme ai dati catastali e alle planimetrie. Se i primi due requisiti non sembrano presentare particolari problemi perche sostanzialmente gia' in uso nella prassi notarile, una rilevante novita costituita dalla dichiarazione degli intestatari catastali, formalita questa attualmente poco praticata. Inoltre, prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformita e quanto risulta dai registri immobiliari. La formulazione del testo di legge lascia intendere che il proprietario potra' regolarizzare l immobile anche dopo il rogito, evitando che, laddove vi sia discordanza tra registri catastali e immobiliari, l atto sia colpito da nullita'. |